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Abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione

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view post Posted on 23/1/2024, 13:00     +4   +1   -1
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jema

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Abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione


Comunicato Stampa N° 13 del 22/01/2024

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.

§ Abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione

 
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view post Posted on 24/1/2024, 12:32     +1   +1   -1
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Reclamo-mediazione in soffitta, per i ricorsi dal 4 gennaio 2024

Il ministero dell’Economia e delle Finanze scandisce l’operatività dell’abrogazione dell’istituto deflativo del contenzioso tributario, al fine di dissipare ogni perplessità sulle conseguenze.

Lo spartiacque tra vecchia e nuova disciplina, in materia di contenzioso tributario e, in particolare, nell’ambito della recente cancellazione del reclamo-mediazione, è il 4 gennaio 2024. L’istituto continua a operare per i ricorsi di valore fino a 50mila euro notificati fino al 3 gennaio. Per quelli, “consegnati” dopo, l’abrogazione diventa operativa.

In sostanza, il ministero spiega come mettere in pratica la modifica apportata dal decreto attuativo (Dl n. 220/2023) della Delega fiscale (legge n. 111/2023) che, come anticipato, ha archiviato il rimedio amministrativo per chiudere le controversie tributarie di modico valore (ex articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992), che consentiva la presentazione di un’istanza di annullamento dell’atto impugnato alla competente struttura dell’ente impositore, da esperire di agire in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso.

Una precisazione necessaria, in quanto la procedura sottesa al reclamo-mediazione, per concludersi, ha bisogno di tempo e l’abrogazione tout court può sollevare qualche perplessità. Infatti, l’istituto, in estrema sintesi, prevede che il contribuente, prima di avviare un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, in caso di lite non superiore a 50mila euro, deve necessariamente “tentare” di aprire un dialogo con il Fisco. Per questo, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo deve presentare un’istanza di “reclamo” che contenga la richiesta di annullamento dell’atto impugnabile e una proposta di mediazione. Una volta ricevuta la domanda, l’Agenzia ha 90 giorni di tempo per decidere se accoglierla o giungere a un accordo. Soltanto a questo punto, se l’intesa non è raggiunta o l’Amministrazione rifiuta l’istanza, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria.
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